Negli ultimi anni, il panorama energetico italiano ha vissuto importanti trasformazioni. Dal gennaio 2024, infatti, l’Italia ha abbandonato il mercato tutelato per passare al mercato libero dell’energia, un cambiamento epocale che riguarda milioni di consumatori e che è stato finalizzato il 30 giugno dello stesso anno.
Ma cosa ha comportato questa transizione e come trarne vantaggio? Scopriamolo insieme.
Che cos’è il mercato libero dell’energia e quali sono le differenze con il mercato tutelato?
Il mercato libero consente ai consumatori di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia. In questo scenario, le aziende energetiche hanno la possibilità di competere tra loro, offrendo tariffe e condizioni contrattuali diversificate. Questo modello di mercato mira a incentivare la concorrenza e l’innovazione, con l’obiettivo di ridurre i costi per i consumatori.
Il mercato tutelato era invece un regime in cui i prezzi dell’energia elettrica e del gas venivano stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Questo sistema ha garantito per anni tariffe controllate per i consumatori, offrendo una certa stabilità e prevedibilità nei costi delle utenze.
Perché il mercato tutelato è terminato?
Il passaggio dal mercato tutelato a quello libero è stato deciso per favorire una maggiore concorrenza ed efficienza nel settore energetico. Questa transizione ha lo scopo di portare a benefici come:
- Tariffe più competitive: La concorrenza tra i fornitori può portare a una diminuzione dei prezzi.
- Maggiore trasparenza: I consumatori possono confrontare diverse offerte e scegliere quella più conveniente.
- Innovazione e servizi aggiuntivi: I fornitori possono differenziarsi offrendo servizi innovativi, come la gestione smart delle utenze.
Per i Clienti Domestici non vulnerabili
Dal 1° luglio 2024, i clienti domestici non vulnerabili che non hanno scelto un fornitore nel mercato libero sono stati inclusi nel Servizio a Tutele Graduali. Le condizioni contrattuali sono simili a quelle delle offerte PLACET, con fatturazione bimestrale e senza richiesta di garanzie per chi opta per il pagamento tramite domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. In altri casi, viene addebitato un deposito cauzionale di €11,5 per ogni kW di potenza impegnata, come avviene nel mercato libero per chi paga con bollettino. Per quanto riguarda le condizioni economiche, la durata decorrerà dal 1° luglio 2024 fino al 31 marzo 2027.
Per le Microimprese
Le microimprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro, titolari di punti di prelievo con potenza non superiore a 15 kW, che non hanno scelto un fornitore nel mercato libero, sono state inserite nel Servizio a Tutele Graduali a partire dal 1° aprile 2023. Fino a quella data, sono state ancora servite alle condizioni del mercato tutelato.
Per le Piccole Imprese
Le piccole imprese con 10-50 dipendenti e/o un fatturato annuo tra 2 e 10 milioni di euro, titolari di punti di prelievo in bassa tensione, e alcune microimprese con potenza impegnata superiore a 15 kW, che non hanno un fornitore nel mercato libero, sono a loro volta coperte dal Servizio a Tutele Graduali.
In sintesi, il Servizio a Tutele Graduali assicura che tutti i clienti che non hanno ancora effettuato la transizione al mercato libero continuino a ricevere energia elettrica senza interruzioni, sotto condizioni contrattuali ben definite e con fornitori selezionati per area territoriale. Per scoprire quali fornitori hanno vinto il bando di concorso per le diverse aree territoriali, consulta la sezione dedicata al Servizio a Tutele Graduali sul sito di ARERA.
Quali sono le categorie che possono ancora rientrare nel mercato tutelato?
Come anticipato, se un consumatore avesse deciso di non scegliere un nuovo fornitore nel mercato libero, sarebbe stato automaticamente indirizzato nel Servizio a Tutele Graduali senza alcuna interruzione della fornitura di energia elettrica.
Alcune categorie di persone, però, rientrano automaticamente all’interno del mercato tutelato in quanto fruitori del servizio di Tutela della Vulnerabilità, secondo quanto stabilito ai sensi dell’art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 210/2021, dove si specificano le condizioni per cui un cliente domestico possa essere considerato vulnerabile:
- Persone con oltre 75 anni di età;
- Condizioni economicamente svantaggiate;
- Gravi problemi di salute che necessitano dell’utilizzo continuo di apparecchiature elettriche;
- Soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- Utenze ubicate nelle isole minori;
- Utenze presenti in strutture abitative di emergenza in seguito a disastri ambientali e calamitosi.
Un servizio, questo, prestato obbligatoriamente da tutti i rivenditori di energia a coloro che ne hanno diritto, oltre alle libere offerte presenti, come predisposto dall’ARERA per accompagnare l’entrata nel libero mercato.
Se invece parliamo di utenze non domestiche – aziende, enti pubblici e imprese – il Servizio di Salvaguardia è stato progettato per garantire che tutti abbiano accesso all’energia, ma le tariffe applicate in questo contesto, note come tariffe di salvaguardia, sono generalmente più alte rispetto a quelle disponibili nel mercato libero.
Anche in questo caso le tariffe sono stabilite dall’ARERA, la cui idea di base è prevedere dei costi più elevati per incentivare i consumatori a passare al mercato libero, dove possono beneficiare di offerte più competitive e servizi personalizzati.
La transizione dal mercato tutelato a quello libero rappresenta un’opportunità per ottenere condizioni più vantaggiose e servizi innovativi.
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